SCHEDA DI SINTESI
TIROCINI FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO
Il tirocinio è un'esperienza lavorativa e formativa temporanea, che non costituisce un rapporto di lavoro, ma è finalizzata a consentire alle persone che li svolgono di inserirsi per un certo periodo in un ambiente di lavoro, sperimentandone in modo concreto la realtà aziendale
Tipologie di tirocini:
Tirocinio formativo e di orientamento
Sono i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o dalla laurea. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro.
Tirocinanti: persone neo diplomate o neo laureate
Soggetti promotori
- Servizi per l’Impiego delle Province;
- Servizi per il lavoro;
- Organismi di formazione professionale accreditati;
- Università.
Durata: non superiore a 6 mesi, proroghe comprese. Il tirocinio è unico e non ripetibile. Lo stesso neo diplomato/neo laureato puó svolgere piú di un tirocinio formativo ex art. 11 D.L. n. 138/2011 conv. In L. n. 148/2011 presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi. In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi.
Tirocinio di reinserimento/inserimento al lavoro
Sono i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonchè di inoccupati (ai sensi del DLgs 181/2000 e s. m. e i.
Tirocinanti e durata
- Disoccupati / Inoccupati: massimo 6 mesi proroghe comprese;
- Disabili definiti dall’art. 11 comma 9 L. 68/99: massimo 12 mesi, proroghe comprese (inclusi i soggetti di cui alla L. 381/91 tra cui soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione);
- Disabili definiti dalla L. 104/92: massimo 24 mesi, proroghe comprese.
Soggetti promotori:
- Servizi per l’Impiego delle Province;
- Servizi per il lavoro;
- Organismi di formazione professionale accreditati;
- Università
- Le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali, solo se il tirocinio è all’interno di percorsi di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo
*** Rimangono in capo alle Scuole ed alle Università o Istituti equiparati i cosiddetti tirocini curriculari
Numero dei tirocinanti in azienda
Il numero di tirocinanti è stabilito dalla normativa in base al numero di dipendenti presenti in azienda assunti a tempo indeterminato.
N° dipendenti a tempo indeterminato N° tirocinanti
Da 01 a 05 01
Da 06 a 19 02
Maggiore o uguale a 20 Fino al 10% di dipendenti a tempo indeterminato (*)
(*) Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nel caso in cui la frazione è superiore o pari a ½.
Documentazione e Obblighi:
Stipula della Convenzione tra soggetto/i promotore/i e il datore di lavoro pubblico o privato (soggetto ospitante) che sancisce le modalità attuative del tirocinio e predisposizione del Progetto formativo e di orientamento individuale;
Assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
Assicurazione c/o una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Comunicazione Online Obbligatoria di avvio del Tirocinio (M.L.P.S. nota Prot. n. 13/Segr./0004746 del 14/02/2007)
Individuazione del Tutor Aziendale (a cura del soggetto ospitante)
Individuazione del Tutor Didattico-organizzativo (a cura del soggetto promotore)
N.B.:
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Generalmente gli oneri connessi alle coperture assicurative sono a carico degli enti promotori.
Nel caso in cui gli enti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante puó assumere a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.
Riferimenti Normativi
- Art. 18 Legge del 24 giugno 1997, n.196 recante “Disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento”;
- Decreto Interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento.
- Art. 11 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo economico;
- Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - “Articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti
Vedi Elenco tirocini in bacheca
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